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Affidamento terapeutico ex art. 94 DPR 309/1990: dal carcere alla comunità, la forza di una madre

  • Immagine del redattore: Antonio De Martino
    Antonio De Martino
  • 7 giorni fa
  • Tempo di lettura: 4 min

Giovane uomo che lascia il carcere e si dirige verso una comunità terapeutica – affidamento terapeutico ex art. 94 DPR 309/1990

Questa storia inizia con una madre; la chiamerò la signora P.

Mi contatta in un momento in cui la situazione del figlio sembra ormai disperata. La sua voce è composta, ma attraversata da una preoccupazione profonda. Non cerca alibi; non minimizza; vuole soltanto capire se esista ancora una strada.

Il figlio è coinvolto in più procedimenti. In uno di questi assumo la difesa e riesco a ottenere un risultato decisivo: l’assoluzione dall’accusa di evasione. Un’accusa che, se confermata, avrebbe ulteriormente aggravato la sua posizione. Quel provvedimento rappresenta un primo punto fermo!

Una dimostrazione concreta che, anche quando il quadro appare complesso, il caso giuridico va studiato, ricostruito, affrontato senza superficialità.

Ma il percorso non è lineare. Nel frattempo, in un diverso procedimento – nel quale non ero stato incaricato – la misura cautelare viene aggravata, proprio a causa della precedente evasione.

La situazione cambia improvvisamente e viene disposto il carcere.

Dopo poco tempo, arriva quello che la famiglia definisce, con parole semplici ma pesanti, “il mandato di cattura”; un provvedimento che rende la detenzione in carcere definitiva.

Ricordo il silenzio della signora P. dopo avermi comunicato la notizia; non era rabbia; era la paura che tutto fosse ormai definitivamente chiuso.

Quando assumo la difesa in questa fase, comprendo che non basta vestire gli abiti dell’avvocato convenzionale ma occorre, da un lato, accompagnare per mano la signora P. ed il mio assistito e, dall’altro, ricostruire l’intero quadro giuridico.

Studio i titoli esecutivi, verifico le pendenze, analizzo ogni possibile “spazio normativo”.

Nel frattempo incontro, più volte, il detenuto in istituto, il mio assistito.

Più volte perché la strategia non nasce solo dai fascicoli, nasce dalla comprensione della persona.

Al centro della vicenda vi è una tossicodipendenza strutturata, non episodica; molti degli errori commessi affondano lì e quando il reato è intrecciato a una condizione patologica, l’ordinamento offre uno strumento preciso: affidamento terapeutico ex art. 94 DPR 309/1990.

Spiego alla signora P. che non si tratta di una liberazione; non è un favore che l’ordinamento giuridico fa all’imputato, bensì una pena eseguita fuori dal carcere, in comunità, sotto prescrizioni rigorose e controlli costanti.

Affinché possa essere concessa, servono certificazioni sanitarie, un programma terapeutico serio, la disponibilità concreta di una struttura, la verifica dei limiti di pena e l’assenza di ostacoli giuridici.

In questa circostanza, al fine di ridurre le tempistiche di attesa, decido di chiedere al Magistrato di Sorveglianza l’applicazione provvisoria, in attesa della decisione definitiva del Tribunale di Sorveglianza.

In tutto questo, la signora P. non si tira indietro; è presente, lucida, collaborativa e, soprattutto, speranzosa; mi dice “avvocato, sto pregando tanto”.

Raccoglie documentazione, sostiene il figlio, accetta tempi e incertezze senza pretendere scorciatoie. In ogni colloquio mi ripete una frase che resta impressa: “Io voglio che mio figlio si curi davvero. Sto pregando tanto”

Mi attivo immediatamente. Mantengo un contatto costante con il detenuto, alimentando la motivazione e preparando ogni passaggio.

Effettuo accessi presso l’Ufficio di Sorveglianza, monitorando l’istruttoria e sollecitando con misura quando necessario. In queste procedure il tempo è decisivo: una disponibilità in comunità può scadere, un’opportunità può perdersi.

Non a caso, la disponibilità veniva concessa, come vedremo, l’ultimo giorno utile: il 28 febbraio 2026.

Contatto personalmente la comunità terapeutica, verifico la qualità del programma, la compatibilità clinica, la sostenibilità del percorso; non basta trovare un posto, occorre costruire un progetto credibile, coerente, giuridicamente solido.

Il carcere, nel frattempo, resta una realtà quotidiana; ogni colloquio con la signora P. è carico di attesa, non chiede promesse, chiede verità.

E la verità è che la possibilità esiste, ma va costruita ed alimentata con costanza ed abnegazione; con colloqui e solleciti continui tra le varie parti coinvolte.

L’affidamento terapeutico non è indulgenza, è responsabilità; è l’applicazione concreta dell’art. 27 della Costituzione, che impone alla pena una funzione rieducativa.

Significa vivere in comunità, seguire un programma, sottoporsi a controlli continui; in caso di violazioni, il rientro in istituto è immediato.

Ma quando il progetto è autentico, la misura può cambiare radicalmente la prospettiva.

Dopo settimane di lavoro, di studio, di interlocuzioni e di attesa, arriva finalmente il provvedimento.

L’ordinanza di ammissione all’affidamento terapeutico viene emessa in data 28.02.2026. Di sabato; nell’ultimo giorno utile di disponibilità della struttura!

Non è solo una data; è il punto di arrivo di un percorso costruito con metodo, determinazione e tanta tenacia.

È il riconoscimento che il progetto ha superato il vaglio tecnico del Magistrato di Sorveglianza; è la dimostrazione che, quando la difesa è solida e la volontà di cambiamento è concreta, la legge offre strumenti reali.

Quando comunico la notizia alla signora P., la sua voce è diversa; non euforia ma sollievo profondo. “Adesso può provarci”, mi dice, “Ieri ho pregato tanto!”.

Dal carcere alla comunità non è soltanto uno spostamento fisico ma è un passaggio esistenziale. Dalla custodia alla cura. Dall’errore affrontato in solitudine a un percorso strutturato di responsabilità.

E il fatto che quell’ordinanza sia stata emessa di sabato racconta qualcosa di più. Racconta che quando il lavoro è passione autentica, non esistono fine settimana, esiste solo l’obiettivo: costruire una possibilità concreta dove sembrava esserci solo una fine.

Il 28 febbraio 2026 quella possibilità è diventata realtà; ora inizia la vera sfida.

Perché l’ordinanza apre una porta, ma attraversarla richiede coraggio quotidiano, disciplina, coerenza; richiede scegliere ogni giorno da che parte stare.

A D.S.V. va il mio più sincero e sentito in bocca al lupo; che questo percorso in comunità sia l’inizio di una ricostruzione autentica, fatta di responsabilità, lucidità e dignità ritrovata; la legge ha offerto uno strumento, ora il cambiamento dipende dalla sua forza interiore.

E quando una madre non ha mai smesso di credere, e un ragazzo decide finalmente di curarsi davvero, la speranza non è più soltanto una parola; diventa una scelta concreta.

 
 
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