Donazione Modale e Procedura Esecutiva: La Concessione in Godimento del Bene Esecutato non è Opponibile ai Terzi
- Antonio Cirillo
- 24 apr 2024
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di Antonio Cirillo

La recente pronuncia della Cassazione Civile, sez. III, ord. del 19 febbraio 2024, n. 4357, getta nuova luce sulle implicazioni giuridiche della donazione modale in contesti di procedura esecutiva. Il caso in questione ruota attorno alla controversia suscitata dall'annullamento dell'ordine di liberazione di un immobile aggiudicato in seguito a una procedura esecutiva per espropriazione immobiliare, sulla base di un obbligo propter rem derivante da una donazione.
La vicenda trae origine dall'impugnazione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Perugia, il quale, accogliendo un'opposizione degli esecutati, ha ritenuto che l'impegno del donatario di concedere ai donanti, per tutta la vita naturale di questi ultimi, un alloggio gratuito all'interno dell'immobile oggetto di donazione, fosse configurabile come un'obbligazione propter rem. Questo ha sollevato interrogativi sull'opponibilità di tale obbligo ai terzi, in particolare all'aggiudicatario dell'immobile.
Secondo la decisione del Tribunale di Perugia, l'obbligo in questione, pur non essendo una mera liberalità senza contropartite, rientra nella sfera della donazione modale e quindi sarebbe opponibile all'aggiudicatario dell'immobile, in virtù della trascrizione del relativo vincolo.
Tuttavia, la Corte Suprema ha analizzato in maniera approfondita la natura giuridica dell'obbligazione posta a carico del donatario. Contrariamente alla prospettiva del Tribunale, la Cassazione ha sottolineato che tale obbligazione non può equipararsi a una locazione e al suo corrispettivo. La donazione, infatti, è un negozio giuridico gratuito, dove non vi è una reciproca prestazione tra le parti. Anche se può essere gravata da un onere, come nel caso della donazione modale, questo non muta la natura essenzialmente gratuita della transazione.
Inoltre, la Corte ha chiarito che l'inclusione di un modus nella donazione non la trasforma in un contratto a titolo oneroso, ma semplicemente ne limita la portata. Pertanto, l'obbligazione del donatario di concedere un alloggio gratuito ai donanti non può essere considerata un diritto personale atipico di godimento, ma rientra nell'ambito dei rapporti obbligatori.
Infine, la Cassazione ha respinto l'argomento secondo cui la trascrizione della donazione modale conferirebbe all'onere un carattere reale. Secondo il principio di tipicità dei diritti reali, la donazione modale rimane nell'ambito dei rapporti obbligatori e non acquisisce natura reale attraverso la trascrizione.
Pertanto, la decisione della Corte Suprema stabilisce chiaramente che l'obbligo del donatario di concedere un alloggio gratuito ai donanti non è opponibile ai terzi, compreso l'aggiudicatario dell'immobile in una procedura esecutiva. Questa sentenza fornisce importanti chiarimenti sull'applicazione della donazione modale in contesti giuridici complessi, contribuendo a delineare i confini tra diritti reali e rapporti obbligatori.