Condominio: le parti comuni di un immobile acquistato all'asta sono presunte
- Antonio Cirillo
- 23 gen 2024
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Aggiornamento: 29 gen 2024
di Antonio Cirillo
23 gennaio 2024
L'acquisto di un immobile all'asta può comportare una serie di complicazioni, tra cui la determinazione delle parti comuni dell'edificio.

In base al codice civile, le parti comuni di un edificio sono quelle che, per loro natura o destinazione, servono all'uso o al godimento comune di più condomini.
Tuttavia, nel caso di un immobile acquistato all'asta, si applica una presunzione legale secondo cui le parti comuni sono di proprietà di tutti i condomini, salvo diversa pattuizione.
La presunzione legale in questione è stata recentemente confermata da una sentenza della Corte Suprema, la quale ha chiarito che essa si applica nel momento in cui si effettua il frazionamento della proprietà di un edificio.
In altre parole, quando la prima unità immobiliare viene trasferita dal proprietario originario a un altro soggetto, si configura una situazione di condominio con la presunzione di comunione "pro indiviso" per le parti del fabbricato adibite all'uso comune.
Per superare questa presunzione, è necessario che nel decreto con cui il giudice trasferisce l'unità immobiliare all'aggiudicatario venga espressa chiaramente la volontà di riservare esclusivamente a uno degli aggiudicatari la proprietà delle parti comuni.
Comprendere il principio della presunzione legale "pro indiviso" nel contesto del frazionamento della proprietà di un edificio è essenziale per avviare o difendere i propri interessi in situazioni simili.
La chiarezza e la trasparenza nella documentazione e nei decreti giudiziali sono fondamentali per superare questa presunzione e garantire una corretta assegnazione delle proprietà.
"Cass. civ., sez. II, ord., 16 gennaio 2024, n. 1615"