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Responsabilità P.A.: Il Tribunale di Trieste Condanna il Comune per Buca Non Segnalata

  • Immagine del redattore: Antonio Cirillo
    Antonio Cirillo
  • 21 lug
  • Tempo di lettura: 2 min
Una buca profonda e non segnalata sull'asfalto di una strada urbana, simbolo di incuria e pericolo

Articolo a cura dell’Avv. Antonio Cirillo

Con sentenza del 18 luglio 2025, il Tribunale di Trieste ha accolto la domanda di risarcimento danni da me proposta per conto di un cittadino, riconoscendo la responsabilità della Pubblica Amministrazione ex art. 2051 c.c. per una caduta avvenuta su strada pubblica a causa di una buca non visibile né segnalata.

La vicenda consente alcune considerazioni sistematiche sul tema della responsabilità civile della P.A. per danni da cosa in custodia, in particolare per i danni da mancata manutenzione del manto stradale.

La responsabilità civile della Pubblica Amministrazione ex art. 2051 c.c.

L’art. 2051 del codice civile disciplina la responsabilità oggettiva del custode per i danni cagionati dalla cosa in custodia, salvo che questi provi il caso fortuito. Si tratta di una forma di responsabilità presunta, che si fonda sulla relazione materiale tra il custode e la cosa, indipendentemente dalla colpa.

Applicabilità dell’art. 2051 c.c. ai beni pubblici

Nel contesto della Pubblica Amministrazione, tale norma è ormai pacificamente applicabile anche per i beni demaniali, come strade, marciapiedi, piazze e aree pubbliche, ove l’ente abbia la concreta possibilità di esercitare un potere di controllo e vigilanza.

Dinamica del sinistro e responsabilità del Comune per buca stradale

Nel caso concreto, il mio assistito percorreva a piedi Corso Cavour, a Trieste, quando è inciampato in una buca stradale presente sul margine della carreggiata, procurandosi una frattura alla caviglia. Le condizioni di visibilità erano ridotte e il pericolo non era segnalato.

La domanda risarcitoria fondata sull’art. 2051 c.c.

La domanda risarcitoria è stata fondata sulla responsabilità ex art. 2051 c.c. del Comune, quale soggetto custode del bene demaniale. La Pubblica Amministrazione, infatti, ha l’obbligo di manutenere i beni pubblici in modo da evitare pericoli per l’incolumità dei cittadini.

La decisione del Tribunale di Trieste sulla responsabilità del Comune

Il Tribunale ha accolto la domanda, ritenendo provati:

  • la custodia del bene da parte del Comune;

  • l’anomalia del manto stradale (la buca non visibile);

  • il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso;

  • l’assenza di prova del caso fortuito da parte della P.A.

Esclusione di responsabilità del danneggiato

In particolare, è stato escluso qualsiasi comportamento colposo del danneggiato, che si trovava in una posizione lecita e non aveva possibilità di evitare l’ostacolo. La responsabilità del Comune è stata quindi affermata in pieno.

Giurisprudenza sulla responsabilità della PA per cattiva manutenzione stradale

La sentenza si inserisce nel solco della giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come la responsabilità civile della Pubblica Amministrazione possa essere configurata anche ai sensi dell’art. 2051 c.c., ogniqualvolta sia ravvisabile una concreta possibilità di custodia (Cass. 16773/2021; Cass. 4039/2013).

I principi affermati dalla giurisprudenza

  • la natura demaniale del bene non esclude la custodia;

  • il cittadino ha solo l’onere di provare l’anomalia e il nesso causale;

  • l’ente pubblico ha l’onere della prova liberatoria (caso fortuito);

  • non è più necessario invocare l’“insidia e trabocchetto”.

Conclusioni sulla responsabilità della PA per buche stradali

La decisione del Tribunale di Trieste rappresenta un ulteriore passo nel consolidamento dell’orientamento favorevole alla tutela del cittadino nei confronti della negligenza dell’ente pubblico nella manutenzione delle strade. In tale contesto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. della Pubblica Amministrazione rappresenta uno strumento efficace di garanzia, fondato su un principio semplice ma essenziale: chi ha il potere di controllare un bene, ha anche il dovere di impedire che arrechi danni.

 
 
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