Sovraindebitamento e piano del consumatore: la svolta della meritevolezza “oggettiva”
- Antonio Cirillo
- 4 giorni fa
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di Antonio Cirillo
Una recente pronuncia del Tribunale di Napoli (sez. VII civile, 21 gennaio 2025) ci offre lo spunto per tornare su un tema di grande attualità e rilevanza pratica: la ristrutturazione dei debiti del consumatore nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento disciplinate dal Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII).
Al centro dell’analisi, stavolta, non c’è solo il contenuto economico del piano, ma soprattutto un elemento su cui la giurisprudenza e la dottrina si sono interrogate a lungo: la “meritevolezza” del debitore.
Cosa è cambiato con il Codice della Crisi?
Prima della riforma introdotta dal CCII, accedere al piano del consumatore non era semplice. Bisognava dimostrare, tra l’altro, di non aver contratto i propri debiti in maniera “avventata” o “sproporzionata”. Si valutava la meritevolezza del debitore in chiave molto restrittiva, anche alla luce della sua condotta pregressa.
Il risultato? Molti venivano esclusi dalla procedura anche se in difficoltà reale, per il solo fatto di aver agito in modo forse imprudente, ma senza dolo o frode.
Con l’entrata in vigore del Codice della Crisi, il Legislatore ha finalmente preso atto di questa rigidità e ha deciso di cambiare rotta.
La nuova meritevolezza: via i giudizi soggettivi
Oggi, grazie all’art. 69, co. 1 CCII, non è più necessario dimostrare di essere stati “meritevoli” nel senso classico. Il giudice non deve più valutare se il debitore è stato previdente, o se il suo debito era “sostenibile” al momento della stipula. Quello che conta è un parametro molto più oggettivo: il debitore deve semplicemente non aver causato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
In parole povere: anche se ti sei un po’ incasinato, l’importante è che tu non l’abbia fatto con dolo o con leggerezza colpevole.
Il caso deciso: una storia (purtroppo) comune
Nel caso esaminato dal Tribunale, il debitore presentava una posizione debitoria significativa (oltre 140.000 euro), ma i crediti privilegiati erano esigui e sarebbero stati soddisfatti integralmente. Per i chirografari, il piano prevedeva una soddisfazione del 30%, con una rata mensile di 420 euro per più di 9 anni.
Il giudice ha approvato il piano non solo perché attuabile, ma perché mancavano comportamenti fraudolenti o gravemente colposi. I debiti erano stati contratti per esigenze familiari e non risultavano protesti né elementi di mala gestio.
Il vero cambio di paradigma
Questa pronuncia conferma l’intento del legislatore: ampliare l’accesso alle procedure di sovraindebitamento, superando giudizi morali sulla condotta economica passata del debitore. La sproporzione tra debiti e reddito non è più un ostacolo, ma il sintomo stesso del sovraindebitamento.
Una conferma dalla Cassazione
In tal senso, è preziosa la sentenza della Cassazione civile, sez. I, n. 22890 del 27 luglio 2023, che ha ribadito come oggi il giudizio di meritevolezza debba basarsi solo sull’assenza di colpa grave, malafede o frode, e non su valutazioni soggettive o morali.
Una seconda occasione (davvero)
In definitiva, si apre la strada per tanti consumatori che, pur tra mille difficoltà, hanno bisogno di una seconda occasione. Una possibilità concreta di uscire dal tunnel dell’insolvenza e tornare protagonisti, nella vita e nel mercato.
Perché chi sbaglia non deve essere punito a vita, ma messo nelle condizioni di ripartire.