Vizi e difformità nell'appalto privato: l'evoluzione della prescrizione biennale
- Antonio Cirillo
- 1 set
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Nel contesto dell’appalto privato, la garanzia per vizi e difformità prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. rappresenta uno dei temi più dibattuti in ambito civile. Con l’ordinanza n. 22649 del 5 agosto 2025 (Sez. II), la Corte di Cassazione ha ridefinito in modo chiaro il dies a quo della prescrizione biennale dell’azione di garanzia, con particolare attenzione ai vizi occulti.
Il discrimine tra Consegna e Accettazione
La pronuncia ribadisce la distinzione ontologica tra la consegna materiale dell'opera e la sua accettazione.
La consegna costituisce un atto materiale e non negoziale, che si perfeziona con la messa a disposizione del bene da parte dell'appaltatore al committente. Questo atto non implica di per sé alcuna verifica o approvazione formale dell'opera.
L'accettazione, invece, configura una manifestazione di gradimento, che può essere espressa o tacita (per facta concludentia), e che produce l'effetto di liberare l'appaltatore dalla responsabilità per i vizi palesi (art. 1665 c.c., comma 3).
L'orientamento giurisprudenziale consolida il principio per cui, in assenza di un'accettazione (formale o tacita), la semplice consegna dell'opera non è sufficiente a far decorrere il termine di decadenza per la denuncia dei vizi palesi.
Vizi palesi vs. Vizi occulti: la decorrenza della prescrizione
La questione cruciale affrontata dalla Suprema Corte concerne il momento a partire dal quale inizia a decorrere il termine biennale di prescrizione dell'azione di garanzia.
Per i vizi palesi, la prescrizione inizia a decorrere dall'accettazione dell'opera, momento in cui il committente ha avuto la possibilità di verificarne lo stato e, dunque, di rilevarne i difetti.
Per i vizi occulti (o non immediatamente riconoscibili), il termine biennale non può decorrere dalla mera consegna. La Cassazione ha stabilito che il dies a quo coincide con l'effettiva scoperta del difetto. Tale scoperta non si identifica con la semplice percezione esteriore della sua esistenza, ma richiede la piena e oggettiva conoscenza della causa tecnica che ha generato il vizio. Questo momento, nel caso esaminato, è stato individuato nel deposito della relazione tecnica di accertamento, che ha fornito al committente la piena consapevolezza del vizio e della sua origine.
Onere probatorio e implicazioni pratiche
L'ordinanza n. 22649/2025 produce rilevanti effetti sul piano dell'onere probatorio:
Se il committente lamenta la presenza di vizi occulti, l'appaltatore che intende eccepire la prescrizione ha l'onere di dimostrare che il committente era già a conoscenza del difetto e della sua causa in un momento anteriore alla denuncia.
Questa pronuncia riafferma la tutela del committente nei confronti di difetti che non possono essere rilevati con la diligenza ordinaria al momento della consegna, ma che richiedono una valutazione tecnica specialistica. Un'interpretazione estensiva della nozione di "scoperta" che allinea la giurisprudenza a una maggiore protezione del committente, bilanciando il rapporto contrattuale in modo più equo.