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  • Casa familiare dopo la separazione: chi paga le spese condominiali e di manutenzione?

    Dopo la separazione, la gestione della casa familiare può diventare motivo di contrasto, soprattutto quando l’immobile viene assegnato a un coniuge ma resta di proprietà dell’altro o di entrambi. Chi paga il condominio? A chi spettano i lavori straordinari? E contro chi può agire l’amministratore? Per rispondere occorre distinguere tra spese ordinarie e straordinarie e, soprattutto, tra i rapporti interni fra gli ex coniugi e quelli con il condominio. L’assegnazione non trasferisce la proprietà L’assegnazione della casa familiare attribuisce al coniuge il diritto di continuare ad abitare nell’immobile, normalmente nell’interesse dei figli. Non comporta però il trasferimento della proprietà. La gratuità dell’assegnazione riguarda quindi il godimento della casa: l’assegnatario non deve pagare un canone al proprietario, ma resta tenuto a sostenere le spese collegate all’uso quotidiano dell’immobile. Le spese ordinarie spettano all’assegnatario Nei rapporti fra gli ex coniugi, le spese ordinarie sono generalmente a carico del coniuge che abita nella casa. Rientrano normalmente in questa categoria: utenze di luce, gas e acqua; tassa sui rifiuti; pulizia e illuminazione delle scale; portierato; compenso dell’amministratore; manutenzione ordinaria dell’ascensore e degli impianti; piccoli interventi derivanti dall’uso dell’immobile. La Corte di cassazione ha chiarito che la gratuità dell’assegnazione non si estende alle spese connesse all’utilizzo della casa. Pertanto, anche quando il provvedimento di separazione non stabilisce espressamente nulla, tali spese gravano normalmente sull’assegnatario, salvo diverso accordo tra le parti. Le spese straordinarie spettano al proprietario Le spese necessarie alla conservazione, alla stabilità o al miglioramento dell’immobile sono invece generalmente a carico del proprietario. Tra queste possono rientrare: rifacimento della facciata o del tetto; interventi strutturali; sostituzione integrale degli impianti; ripristino di infiltrazioni strutturali; installazione di un nuovo ascensore; opere straordinarie sulle parti comuni. La qualificazione della spesa non dipende soltanto dal nome attribuito dall’amministratore nel rendiconto condominiale, ma dalla natura concreta dell’intervento. Una riparazione dovuta all’uso può essere ordinaria; una sostituzione completa dovuta alla vetustà dell’impianto può invece avere carattere straordinario. Se la casa è in comproprietà Quando l’immobile appartiene a entrambi gli ex coniugi ma viene assegnato soltanto a uno di loro: l’assegnatario sostiene le spese ordinarie; le spese straordinarie vengono normalmente divise tra i comproprietari in proporzione alle rispettive quote. Il coniuge assegnatario che sia anche comproprietario conserva inoltre la qualità di condomino e i relativi diritti e obblighi. Il condominio contro chi può agire? Questo è il punto più importante. La regola secondo cui l’assegnatario sostiene le spese ordinarie vale nei rapporti interni fra gli ex coniugi. Nei confronti del condominio, invece, obbligato resta il proprietario o il titolare di un diritto reale sull’appartamento. Il coniuge che sia soltanto assegnatario non diventa condomino e il condominio non può agire direttamente nei suoi confronti per il pagamento degli oneri. Il principio è stato ribadito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 13963 del 13 maggio 2026. In pratica, l’amministratore deve chiedere il pagamento al proprietario. Quest’ultimo non può opporre al condominio l’accordo di separazione con cui le spese erano state poste a carico dell’altro coniuge. Il proprietario può chiedere il rimborso Se il proprietario paga al condominio anche le spese ordinarie, può successivamente chiederne il rimborso al coniuge assegnatario. Per ottenere la restituzione delle somme è opportuno conservare: rendiconti condominiali; piani di riparto; ricevute dei pagamenti; delibere assembleari; accordo o provvedimento di separazione. La richiesta deve riguardare spese già maturate ed effettivamente pagate, non rate future ancora non scadute. Gli accordi tra gli ex coniugi In sede di separazione o divorzio, le parti possono stabilire una ripartizione diversa. Possono, ad esempio, prevedere che tutte le spese siano sostenute dall’assegnatario oppure che alcune spese straordinarie restino a carico esclusivo del proprietario. L’accordo deve però essere formulato in modo chiaro, distinguendo: spese ordinarie; lavori straordinari; utenze; imposte; modalità e termini di rimborso. Tale accordo è efficace tra gli ex coniugi, ma non vincola automaticamente il condominio. In sintesi Dopo la separazione: l’assegnatario paga normalmente le spese legate all’uso quotidiano della casa; il proprietario sostiene le spese straordinarie; se la casa è in comproprietà, gli interventi straordinari si dividono in base alle quote; il condominio può agire contro il proprietario, non contro il mero assegnatario; il proprietario che paga le spese ordinarie può rivalersi sull’assegnatario. Una disciplina precisa delle spese già nell’accordo di separazione può evitare successive richieste di rimborso e nuovi contenziosi.

  • Patti prematrimoniali e tutela patrimoniale: perché parlarne prima del matrimonio è una scelta di responsabilità

    L’amore è importante, ma la chiarezza lo è ancora di più.Quando una coppia decide di sposarsi, l’attenzione è spesso rivolta alla cerimonia, alla casa, ai progetti familiari e alla nuova vita insieme. Tuttavia, uno degli aspetti più importanti — e spesso meno affrontati — riguarda la gestione del patrimonio. Parlare di beni, risparmi, immobili, attività professionali o familiari prima del matrimonio non significa mettere in dubbio il rapporto. Al contrario, significa costruire un’unione fondata sulla trasparenza, sulla fiducia e sulla consapevolezza reciproca. Cosa si può regolare prima del matrimonio? Nel nostro ordinamento non esiste ancora un modello di “accordo prematrimoniale” identico a quello previsto in altri Paesi, come accade ad esempio nei sistemi anglosassoni. Tuttavia, la coppia dispone di strumenti giuridici molto importanti per organizzare in modo chiaro i propri rapporti patrimoniali. La prima scelta riguarda il regime patrimoniale della famiglia: comunione legale o separazione dei beni. Le convenzioni matrimoniali devono essere stipulate per atto pubblico, mentre la scelta della separazione dei beni può essere effettuata anche al momento della celebrazione del matrimonio. Separazione dei beni: una scelta di chiarezza La separazione dei beni consente a ciascun coniuge di conservare la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio. È una scelta frequente soprattutto quando uno o entrambi i coniugi svolgono attività professionali, imprenditoriali o possiedono già beni personali. Scegliere la separazione dei beni non significa “amarsi di meno”. Significa, molto più semplicemente, evitare equivoci futuri e distinguere con precisione ciò che appartiene all’uno e ciò che appartiene all’altro. Fondo patrimoniale: proteggere i bisogni della famiglia Un altro strumento previsto dalla legge è il fondo patrimoniale, attraverso il quale determinati beni vengono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia. Il Consiglio Nazionale del Notariato chiarisce che il fondo patrimoniale è una particolare convenzione con cui beni specifici vengono vincolati a uno scopo familiare. Si tratta di uno strumento utile, ma non automatico né adatto a ogni situazione. Va valutato con attenzione, soprattutto quando vi sono immobili, attività economiche, debiti, figli o patrimoni familiari da tutelare. Patti tra coniugi: cosa dice la giurisprudenza più recente Negli ultimi anni la giurisprudenza ha mostrato maggiore apertura verso gli accordi patrimoniali tra coniugi, purché riguardino diritti disponibili e non incidano su interessi inderogabili, come la tutela dei figli o diritti di natura assistenziale. In particolare, l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 20415/2025 ha riconosciuto la liceità di accordi patrimoniali stipulati tra coniugi e condizionati a una futura crisi familiare, quando l’accordo riguarda rapporti economici specifici e non viola principi di ordine pubblico familiare. Questo non significa che ogni patto sia valido. Accordi generici, squilibrati o diretti a predeterminare in modo rigido le conseguenze di una futura separazione o di un divorzio possono essere contestati. Proprio per questo è essenziale farsi assistere prima di sottoscrivere qualsiasi documento. Quando è opportuno chiedere una consulenza? Una consulenza preventiva è particolarmente utile quando: uno dei futuri coniugi possiede immobili; vi sono aziende, quote societarie o attività professionali; uno dei due contribuisce economicamente all’acquisto o alla ristrutturazione di beni intestati all’altro; vi sono figli da precedenti relazioni; si desidera evitare confusione tra patrimonio personale e patrimonio familiare; si vogliono pianificare con equilibrio i progetti futuri. In questi casi, il confronto con un avvocato consente di individuare lo strumento più adatto, evitando soluzioni improvvisate o scritture private prive di reale efficacia. Chiarezza oggi, serenità domani Affrontare gli aspetti patrimoniali prima del matrimonio non è un gesto di sfiducia. È un atto di maturità. Una coppia che sceglie di chiarire prima le regole economiche della propria unione parte da basi più solide, riduce il rischio di incomprensioni e protegge i propri progetti futuri. Il matrimonio è un progetto di vita. E ogni progetto importante merita attenzione, consapevolezza e tutela. CDM Avvocati assiste coppie, famiglie e professionisti nella scelta degli strumenti più adeguati per la tutela patrimoniale prima e durante il matrimonio.

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