Greenwashing e Codice del Consumo: cosa cambia dal 27 settembre 2026 per le imprese
- Avv. Antonio Cirillo

- 25 ago
- Tempo di lettura: 4 min

Dal 27 settembre 2026 le imprese italiane dovranno rispettare nuove regole sulla comunicazione ambientale.
Claim come “green”, “sostenibile”, “eco-friendly” o “carbon neutral” dovranno essere utilizzati con maggiore attenzione, risultare specifici e trovare riscontro nelle effettive caratteristiche del prodotto.
La riforma arriva con il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, adottato in attuazione della Direttiva (UE) 2024/825, che modifica il Codice del Consumo rafforzando il contrasto al greenwashing e introducendo nuove disposizioni in materia di claim ambientali, etichette di sostenibilità, durabilità e riparabilità dei prodotti.
Il principio di fondo è semplice:
una dichiarazione ambientale non deve essere soltanto efficace dal punto di vista pubblicitario, ma corretta, specifica e dimostrabile.
Cosa cambia per i claim ambientali generici
Espressioni come “green”, “sostenibile”, “ecologico”, “eco-friendly” o “rispettoso dell’ambiente” non potranno essere utilizzate come semplici formule promozionali prive di un adeguato fondamento.
La nuova disciplina considera scorretta un’asserzione ambientale generica quando l’impresa non sia in grado di dimostrare un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinente rispetto al messaggio utilizzato.
La normativa precisa, tuttavia, che un’asserzione non viene considerata generica quando la sua specificazione sia fornita in termini chiari ed evidenti sullo stesso mezzo di comunicazione.
La domanda che ogni impresa dovrebbe porsi diventa quindi:
cosa comprende il consumatore leggendo quel claim e quali elementi possiamo produrre per dimostrarlo?
I claim devono essere specifici, non generalizzati
Se una caratteristica ambientale riguarda soltanto una parte del prodotto, non è possibile estenderla automaticamente all’intero bene.
Esempio:
❌ “Prodotto sostenibile”, quando soltanto il packaging è realizzato con materiale riciclato;
✅ “Packaging realizzato con il 70% di materiale riciclato”.
Nel secondo caso il messaggio individua esattamente l’elemento interessato dalla caratteristica ambientale e comunica un dato circoscritto e verificabile.
È questa la logica verso cui si muove la riforma: meno formule generiche, più informazioni verificabili.
Etichette di sostenibilità e “bollini verdi”
Anche loghi, simboli ed etichette rientrano nella nuova disciplina.
È vietato esibire un marchio di sostenibilità che non sia basato su un sistema di certificazione conforme ai requisiti previsti oppure stabilito da un’autorità pubblica.
Prima di utilizzare un’etichetta ambientale, sarà quindi opportuno verificarne:
origine e criteri di attribuzione;
sistema di controllo;
indipendenza del soggetto certificatore;
requisiti richiesti;
effettiva corrispondenza con le caratteristiche del prodotto.
Il “bollino verde”, dunque, non può essere considerato una semplice scelta grafica.
Carbon neutral: stop ai claim fondati sulla sola compensazione
Particolare attenzione dovrà essere riservata alle dichiarazioni come “carbon neutral”, “climate neutral” o equivalenti.
La nuova disciplina vieta di attribuire a un prodotto un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra quando tale dichiarazione sia fondata sulla compensazione delle emissioni al di fuori della catena del valore del prodotto.
L’impresa potrà continuare a comunicare investimenti in progetti ambientali o sistemi di compensazione, purché tali informazioni non inducano il consumatore a ritenere che il prodotto possieda caratteristiche ambientali che non derivano dalle sue effettive prestazioni.
Durabilità e riparabilità: le altre novità
Il D.Lgs. 30/2026 non riguarda soltanto il greenwashing.
La riforma rafforza anche la tutela del consumatore rispetto alle informazioni sulla durabilità e riparabilità dei prodotti.
Tra le condotte vietate rientrano, ad esempio:
dichiarare falsamente una determinata durata del bene;
presentare un prodotto come riparabile quando non lo è;
fornire informazioni fuorvianti sulla necessità di sostituire materiali di consumo;
omettere informazioni rilevanti su caratteristiche che limitano la durabilità del prodotto.
La normativa attribuisce inoltre maggiore rilievo alle informazioni su riparabilità, ricambi, garanzie e aggiornamenti software.
Come adeguarsi: una checklist per le imprese
Prima del 27 settembre 2026, le imprese dovrebbero avviare una revisione sistematica della propria comunicazione commerciale.
In particolare:
censire tutti i claim ambientali presenti su packaging, etichette, siti internet, e-commerce, cataloghi e social;
individuare le espressioni generiche come “green”, “eco”, “sostenibile” o “carbon neutral”;
verificare quale documentazione tecnica supporta ciascun claim;
controllare certificazioni, marchi ed etichette di sostenibilità;
verificare che il beneficio ambientale comunicato riguardi effettivamente l’intero prodotto e non una singola componente;
riesaminare le informazioni su durabilità, riparabilità e garanzie;
introdurre una procedura interna di validazione preventiva dei claim.
Il “fascicolo del claim”: una buona pratica di compliance
Una possibile soluzione organizzativa consiste nel predisporre, per ogni dichiarazione ambientale rilevante, un vero e proprio “fascicolo del claim”.
Il fascicolo potrebbe contenere:
testo esatto del claim;
prodotto o componente cui si riferisce;
dati tecnici a supporto;
certificazioni;
rapporti di prova;
metodologia utilizzata;
periodo di validità dei dati;
versione del packaging o della campagna nella quale il claim viene utilizzato.
La domanda operativa è semplice:
“Se domani un’autorità ci chiedesse di dimostrare questa affermazione, cosa potremmo produrre?”
Se la risposta non è immediata, il claim merita probabilmente un’ulteriore verifica prima della pubblicazione.
Dal marketing alla compliance
Il cambiamento più importante introdotto dalla riforma non consiste quindi nel vietare alle imprese di parlare di sostenibilità.
Il vero cambiamento riguarda il modo in cui quella sostenibilità viene comunicata.
Marketing, ESG, qualità, produzione e funzione legale dovranno dialogare maggiormente affinché ogni claim sia coerente con i dati effettivamente disponibili.
Dal 27 settembre 2026, un claim ambientale non dovrebbe essere considerato soltanto uno slogan.
Dovrebbe essere trattato come una vera affermazione aziendale che l’impresa deve essere pronta a dimostrare.
FAQ
Quando si applicano le nuove regole sul greenwashing?
Dal 27 settembre 2026, in attuazione della Direttiva (UE) 2024/825.
Sarà vietato usare parole come “green” o “sostenibile”?
Non esiste un divieto assoluto delle singole parole. Le asserzioni ambientali generiche diventano però vietate quando non ricorrono i requisiti previsti dalla normativa.
Si potrà ancora dichiarare un prodotto “carbon neutral”?
Non quando tale dichiarazione sia basata sulla sola compensazione delle emissioni al di fuori della catena del valore del prodotto.
Cosa dovrebbero fare le imprese prima di settembre 2026?
Effettuare un audit dei claim ambientali, verificarne il supporto documentale e introdurre procedure interne di approvazione preventiva della comunicazione commerciale.


